Art. 2
LEGGE 15 giugno 1950, n. 330
In vigore dal 17 giu 1950
È istituito a favore dell'Erario un diritto per i servizi amministrativi, da applicarsi, sulle merci importate dall'estero, nella misura del 0,50 per cento del valore delle merci stesse.
Per l'applicazione di detto diritto il valore imponibile delle merci è determinato con le norme seguite per l'applicazione dei dazi di confine ad valorem.
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