Art. 1

LEGGE 15 giugno 1950, n. 330

In vigore dal 17 giu 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È abolito il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero previsto dall' del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, e da ultimo modificato, nella aliquota, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822.
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