Art. 2
LEGGE 30 maggio 1950, n. 374
In vigore dal 13 lug 1950
Le borse merci, istituite a norma dell'articolo precedente, sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e sono regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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