Art. 2

LEGGE 30 maggio 1950, n. 374

In vigore dal 13 lug 1950
Le borse merci, istituite a norma dell'articolo precedente, sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e sono regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-05-30;374#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 30 maggio 1950, n. 374 (Art. 2 Ripristino delle borse merci.) — Testo vigente | Portale Normativo