Art. 1

LEGGE 30 maggio 1950, n. 374

In vigore dal 13 lug 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È ripristinata la facoltà di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio. Il Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette.
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