Art. 3
In vigore dal 27 ago 1950
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - TOGNI - MARAZZA - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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