Art. 1

In vigore dal 27 ago 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949.
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urn:nir:stato:legge:1950-05-27;623#art-1

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