Art. 11
LEGGE 23 maggio 1950, n. 253
In vigore dal 21 apr 1988
Sono esenti dalle proroghe e vincoli previsti dalle leggi sui contratti agrari i terreni, anche se parte di maggiori appezzamenti, sui quali il proprietario intenda costruire edifici di abitazione, limitatamente ad una area pari al doppio di quella che dovrà occupare il fabbricato.
Il proprietario che, conseguita la disponibilità dell'immobile, non provveda ai lavori che ha dichiarato di voler eseguire, iniziandoli entro il termine di quattro mesi dal rilascio, decade dal beneficio della esenzione previsto nel comma precedente ed incorre nella sanzioni previste nell'.
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