Art. 3

In vigore dal 23 lug 1950
Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge sarà provveduto con il fondo già iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in applicazione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-05-20;421#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo