Art. 2

In vigore dal 23 lug 1950
Il personale che, per effetto della prima attuazione della presente legge, consegue un trattamento economico lordo per stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello goduto allo stesso titolo, alla data di attuazione medesima, conserva la differenza a titolo di assegno ad personam non utile ai fini della pensione e riassorbibile coi successivi aumenti dello stipendio o paga o retribuzione.
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urn:nir:stato:legge:1950-05-20;421#art-2

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