Art. 3
In vigore dal 8 lug 1950
Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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