Art. 2
In vigore dal 8 lug 1950
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che farà carico sul capitolo 136 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50, sarà fatto fronte, per dieci milioni, mediante storno dal capitolo 240, e, per la rimanente parte, mediante storno del capitolo 253 dello stato di previsione medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio all'uopo necessarie.
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