Art. 5
LEGGE 9 maggio 1950, n. 307
In vigore dal 28 giu 1950
Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verrà provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e del Ministero dell'interno.
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