Art. 3

LEGGE 9 maggio 1950, n. 307

In vigore dal 28 giu 1950
Le somme di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Servizi per la marina militare). La somma di cui al n. 3) del precedente articolo graverà per L. 340.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) e per L. 37.000.000 sul bilancio del Ministero dell'interno.
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LEGGE 9 maggio 1950, n. 307 (Art. 3 Rifornimento idrico delle Isole minori.) — Testo vigente | Portale Normativo