Art. 1
In vigore dal 27 mag 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, è ratificato senza modificazioni.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, è ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1950-04-05;205#art-1