Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 mag 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, è ratificato senza modificazioni. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, è ratificato con le modificazioni seguenti: Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo".
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