Art. 4
LEGGE 1 aprile 1950, n. 155
In vigore dal 7 mag 1950
All'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo di nuova istituzione n. 324-ter "Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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