Art. 3

LEGGE 1 aprile 1950, n. 155

In vigore dal 7 mag 1950
Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei patrimoni riuniti ex economali e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
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