Art. 3
LEGGE 1 aprile 1950, n. 155
In vigore dal 7 mag 1950
Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei patrimoni riuniti ex economali e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-04-01;155#art-3