Art. 3

LEGGE 13 marzo 1950, n. 114

In vigore dal 6 apr 1950
Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi.
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LEGGE 13 marzo 1950, n. 114 (Art. 3 Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione) — Testo vigente | Portale Normativo