Art. 3
LEGGE 13 marzo 1950, n. 114
In vigore dal 6 apr 1950
Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-03-13;114#art-3