Art. 2
LEGGE 23 febbraio 1950, n. 170
In vigore dal 29 apr 1950
L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell' sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741 e dal relativo regolamento, nonchè dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.
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