Art. 1

LEGGE 23 febbraio 1950, n. 170

In vigore dal 29 apr 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: L'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, collegati ad va serbatoio la cui capacità non sia superiore ai dieci metri cubi, non sono più soggetti alla concessione di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367.
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