Art. 2

LEGGE 20 febbraio 1950, n. 49

In vigore dal 26 mar 1950
Sono abrogate le disposizioni contenute nell', lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle non compatibili con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà insertà nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 febbraio 1950 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-02-20;49#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 20 febbraio 1950, n. 49 (Art. 2 Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.)) — Testo vigente | Portale Normativo