Art. 1

LEGGE 20 febbraio 1950, n. 49

In vigore dal 26 mar 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano. Essa promuove, coordina e disciplina le attività delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.
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