Art. 3
LEGGE 14 gennaio 1950, n. 77
In vigore dal 21 mar 1950
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA SFORZA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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