Art. 2
LEGGE 14 gennaio 1950, n. 77
In vigore dal 21 mar 1950
Non è ammessa azione per la rivindicazione o per conseguire eventuali indennizzi da parte degli enti, degli istituti pubblici, o dei privati, che avevano effettuato, a qualsiasi titolo, la cessione delle opere di cui all'articolo precedente, a favore delle autorità, o dei sudditi germanici.
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