Art. 4
LEGGE 5 gennaio 1950, n. 20
In vigore dal 3 mar 1950
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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