Art. 1

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 20

In vigore dal 3 mar 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, è esteso, con le mobilità e nei limiti fissati nel decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonchè di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite.
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