Art. 1
LEGGE 5 gennaio 1950, n. 20
In vigore dal 3 mar 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, è esteso, con le mobilità e nei limiti fissati nel decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonchè di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-01-05;20#art-1