Art. 2

LEGGE 22 dicembre 1949, n. 946

In vigore dal 31 dic 1949
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della, sua, pubblicazione nella Gazzette Ufficiale, della Repubblica italiana ed ha effetto dal 19 gennaio 1950. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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LEGGE 22 dicembre 1949, n. 946 (Art. 2 Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.) — Testo vigente | Portale Normativo