Art. 2
LEGGE 22 dicembre 1949, n. 946
In vigore dal 31 dic 1949
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della, sua, pubblicazione nella Gazzette Ufficiale, della Repubblica italiana ed ha effetto dal 19 gennaio 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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