Art. 1
LEGGE 22 dicembre 1949, n. 946
In vigore dal 23 gen 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge 5 giugno 1949, n. 338, per il versamento al Fondo l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma, del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
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Prourn:nir:stato:legge:1949-12-22;946#art-1