Art. 5
LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138
In vigore dal 16 mar 1950
La Commissione di cui all'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, entro sei mesi dall'entrata, in vigore della presente legge, deve determinare, nei limiti stabiliti dall', l'ammontare delle somme necessarie ad integrare la cauzione già costituita da ciascun spedizioniere iscritto nell'elenco autorizzato. La somma così determinata deve essere versata a cauzione entro un mese dalla comunicazione allo spedizioniere.
La domanda per la liberazione delle cauzioni non reintegrate è soltanto pubblicata nelle sale della Borsa o della Camera.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e dei farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - BERTONI
- VANONI - PELLA
- CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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