Art. 2

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1138

In vigore dal 16 mar 1950
La cauzione di cui all', potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti la qualsiasi vincolo, intestati allo spedizioniere od al portatore. Potrà anche essere prestata mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o sentita la competente Camera di commercio, industria e agricoltura, esclusiva mente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili. Se la cauzione è prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente il deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del cinque per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di quindici giorni. Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono indicare il vincolo cauzionale e saranno depositate presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.
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