Art. 2
LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1050
In vigore dal 26 gen 1950
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1948, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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