Art. 1
LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1050
In vigore dal 26 gen 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La competenza per vacazione, la indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte.
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