Art. 3

LEGGE 5 agosto 1949, n. 614

In vigore dal 28 set 1949
L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a, far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 5 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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