Art. 2
LEGGE 5 agosto 1949, n. 614
In vigore dal 28 set 1949
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata, ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario, dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, a. 3474, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).
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