Art. 4
LEGGE 3 agosto 1949, n. 623
In vigore dal 16 set 1949
Le esenzioni di cui ai precedenti saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione.
Saranno osservate le norme in vigore per la concessione di sgravi in materia di diritti di confine e di imposte interne di fabbricazione.
Rimane ferma, per la eventuale importazione dall'estero dei prodotti specificati all', l'osservanza delle disposizioni in materia, di divieti economici e valutari.
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