Art. 3

LEGGE 3 agosto 1949, n. 623

In vigore dal 16 set 1949
È inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta, per uso proprio con generatrici di potenzialità non superiore a chilowatt 5, non collegate ad altri impianti di produzione o di distribuzione. Resta fermo peraltro, l'obbligo della denuncia delle predette officine elettriche generatrici nonchè per gli alambicchi per uso familiare, la osservanza delle disposizioni generali di denuncia, dichiarazione di lavoro e conseguente vigilanza, stabilite dalle leggi e dal regolamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti.
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