Art. 6
In vigore dal 26 lug 1949
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SARAGAT - PIC- CIONI - PORZIO - TREMELLONI - GIOVANNINI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - GO- NELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - JERVOLINO - LOMBARDO - FANFANI - BER- TONE
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1949-07-23;433#art-6