Art. 5
In vigore dal 26 lug 1949
Alle spese occorrenti per l'esecuzione degli Atti predetti si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento concernente il fondo di riserva per le spese impreviste al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-07-23;433#art-5