Trattato

Art. I

In vigore dal 12 lug 1949
Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America. La Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, desiderando rafforzare i rapporti pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni più strette tra i loro rispettivi territori mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali, culturali, economiche e commerciali dei loro popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione basato in generale ed in modo incondizionato sui principi del trattamento nazionale e di quello della nazione più favorita e per questi scopi hanno designato come rispettivi Plenipotenziari, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'Onorevole CARLO SFORZA, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, e, IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA: il Signor JAMES CLEMENT DUNN, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica italiana i quali, avendo notificato l'un l'altro i loro pieni poteri ed avendoli trovati nelle forme dovute, hanno concordato sui seguenti articoli: Articolo I 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di entrare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e di risiedere e viaggiare liberamente in detti territori. 2. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza alcuna interferenza ed in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente: a) svolgere attività commerciali, industriali, di trasformazione, finanziarie, scientifiche, educative, religiose, filantropiche e attività professionali, eccettuato l'esercizio della professione legale; b) acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed occupare edifici appropriati, e prendere in affitto terreni adatti, per uso di abitazione o commerciale, industriale, di trasformazione, finanziario, professionale, scientifico, educativo, religioso, filantropico e mortuario; c) impiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo dalla loro nazionalità d) fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimento dei predetti diritti o privilegi. 3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, inoltre, non riceveranno in alcun caso, relativamente alle materie di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, un trattamento meno favorevole di quello che sia o possa essere accordato in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non saranno interpretate nel senso di impedire a ciascuna Alta Parte Contraente l'esercizio di una ragionevole sorveglianza sui movimenti e sul soggiorno di stranieri entro i propri territori nè di impedire l'applicazione di misure di esclusione o di espulsione di stranieri per motivi d'ordine pubblico, moralità, sanità o sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385#art-t-i

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo