Trattato
Art. I
1 / 27In vigore dal 12 lug 1949
Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America.
La Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, desiderando
rafforzare i rapporti pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni più strette tra i loro rispettivi territori mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali, culturali, economiche e commerciali dei loro popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione basato in generale ed in modo incondizionato sui principi del trattamento nazionale e di quello della nazione più favorita e per questi scopi hanno designato come rispettivi Plenipotenziari,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
l'Onorevole CARLO SFORZA, Ministro Segretario di Stato per gli
Affari Esteri,
e,
IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:
il Signor JAMES CLEMENT DUNN, Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica
italiana
i quali, avendo notificato l'un l'altro i loro pieni poteri ed
avendoli trovati nelle forme dovute,
hanno concordato sui seguenti articoli:
Articolo I
1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di entrare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e di risiedere e viaggiare liberamente in detti territori.
2. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza alcuna interferenza ed in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente:
a) svolgere attività commerciali, industriali, di
trasformazione, finanziarie, scientifiche, educative, religiose, filantropiche e attività professionali, eccettuato l'esercizio della professione legale;
b) acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed
occupare edifici appropriati, e prendere in affitto terreni adatti, per uso di abitazione o commerciale, industriale, di trasformazione, finanziario, professionale, scientifico, educativo, religioso, filantropico e mortuario;
c) impiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo
dalla loro nazionalità
d) fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimento dei
predetti diritti o privilegi.
3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, inoltre, non
riceveranno in alcun caso, relativamente alle materie di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, un trattamento meno favorevole di quello che sia o possa essere accordato in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non
saranno interpretate nel senso di impedire a ciascuna Alta Parte Contraente l'esercizio di una ragionevole sorveglianza sui movimenti e sul soggiorno di stranieri entro i propri territori nè di impedire l'applicazione di misure di esclusione o di espulsione di stranieri per motivi d'ordine pubblico, moralità, sanità o sicurezza.
Storico versioni
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