Art. 1
In vigore dal 8 mag 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa alla presente legge, in quanto non modificati o abrogati da successive leggi costituzionali o ordinarie e salvi gli effetti spiegati dai decreti-legge medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SARAGAT -
PICCIONI - PORZIO -
TREMELLONI - GIOVANNINI
- SFORZA - SCELBA -
GRASSI - VANONI - PELLA
- PACCIARDI - GONELLA
- TUPINI - SEGNI -
CORBELLINI - JERVOLINO
- LOMBARDO - FANFANI
- BERTONE
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1949-05-05;178#art-1