Art. 1

In vigore dal 8 mag 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa alla presente legge, in quanto non modificati o abrogati da successive leggi costituzionali o ordinarie e salvi gli effetti spiegati dai decreti-legge medesimi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SARAGAT - PICCIONI - PORZIO - TREMELLONI - GIOVANNINI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - GONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - JERVOLINO - LOMBARDO - FANFANI - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-05-05;178#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti-legge che a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati convertiti in legge o presentati per la conversione — Testo vigente | Portale Normativo