Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 mag 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa alla presente legge, in quanto non modificati o abrogati da successive leggi costituzionali o ordinarie e salvi gli effetti spiegati dai decreti-legge medesimi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SARAGAT - PICCIONI - PORZIO - TREMELLONI - GIOVANNINI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - GONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - JERVOLINO - LOMBARDO - FANFANI - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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