Art. 2

LEGGE 5 aprile 1949, n. 187

In vigore dal 12 mag 1949
Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente sarà provveduto con le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-04-05;187#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo