Art. 2
LEGGE 5 aprile 1949, n. 187
In vigore dal 12 mag 1949
Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente sarà provveduto con le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.
Storico versioni
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