Art. 1
LEGGE 5 aprile 1949, n. 187
In vigore dal 12 mag 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È autorizzata la spesa di lire 201.000.000, delle quali lire 195.000.000 per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro la formica argentina (Iridomyrmea humilis) e lire 6.000.000 per assicurare il normale funzionamento dei servizi fitopatologici.
Storico versioni
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