Art. 4

LEGGE 24 novembre 1948, n. 1493

In vigore dal 8 gen 1949
Per quanto non è disposto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella, legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, in materia di risarcimento dei danni di guerra.
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LEGGE 24 novembre 1948, n. 1493 (Art. 4 Indennità per danni alla proprietà Industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747.) — Testo vigente | Portale Normativo