Art. 3
LEGGE 24 novembre 1948, n. 1493
In vigore dal 8 gen 1949
Le domande di indennizzo debbono essere presentate, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, anche per il tramite dell'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.
All'interessato è concesso altresì un ulteriore termine di 180 giorni per documentarne la fondatezza.
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