Art. 3
In vigore dal 4 set 1948
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal 1 luglio 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 1948
EINAUDI
DE GASPERI LOMBARDO - SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - TUPINI - SEGNI - JERVOLINO - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1948-07-31;1131#art-3