Art. 3

In vigore dal 4 set 1948
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal 1 luglio 1948. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1948 EINAUDI DE GASPERI LOMBARDO - SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - TUPINI - SEGNI - JERVOLINO - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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urn:nir:stato:legge:1948-07-31;1131#art-3

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Art. 3 Ratifica di alcuni decreti legislativi sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali e delle iniziative industriali, ed estensione della efficacia della disciplina stessa fino al 31 ottobre 1948. — Testo vigente | Portale Normativo