Art. 1

In vigore dal 4 set 1948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . I decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 330, 28 dicembre 1946, n. 575, 29 giugno 1947, n. 543, 29 giugno 1947, n. 544, 30 settembre 1947, n. 1032, 29 novembre 1947, n. 1523, e 27 marzo 1948, n. 506, sono ratificati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98.
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