Art. 3

LEGGE 9 febbraio 1942, n. 194

In vigore dal 9 apr 1942
Oggetto della professione. Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare: a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale; b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente; c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale; d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a); e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti; g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario. La elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie.
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